Procedura Anticorruzione


1 – SCOPO

2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

3 – DESTINATARI DELLA PRESENTE PROCEDURA

4 – TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL\\\’INFORMAZIONE

5 – RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

6 – AUTORITÀ GIUDIZIARIE E AUTORITÀ DI VIGILANZA

7 – RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI

8 – SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI

9 – SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, FORNITORI, CONSULENTI E PARTNER COMMERCIALI

 

1SCOPO ^

  • a)
    La presente procedura ha lo scopo di definire le regole comportamentali di tutte le persone che lavorano e collaborano con OLTREFRONTIERA PROGETTI (d\\\’ora in poi anche “OFP”, salvo diversa indicazione) sotto tutte le forme di accordo / contratto, per condurre le sue attività in modo etico, con integrità morale e correttezza e perseguendo le finalità statutarie nel rispetto della sua missione aziendale.
  • b)
    Tutti i soggetti legati a OFP devono manifestare totale integrità morale nelle azioni intraprese per conto di OFP; trasparenza e integrità morale intese come:
  • a.
    adesione alle politiche istituzionali di OFP stabilite nel Codice Etico;
  • b.
    conformità alla legislazione regionale, statale, europea o di altri Paesi quando vi si opera;
  • c.
    comunicazione trasparente e diretta con gli enti pubblici e con i diversi soggetti con cui OFP opera;
  • d.
    assunzione di responsabilità delle proprie azioni.

 

2CAMPO DI APPLICAZIONE ^

  • a)
    La presente procedura è rivolta a tutti coloro che operano per OFP o che, comunque, sono legati a OFP, (da qui in avanti definiti genericamente “personale OFP”) al fine di rendere chiari, inequivocabili e comprensibili i principi etici cui OFP si ispira.
  • b)
    Personale OFP deve operare nella legalità e vigilare affinché tutti i soggetti obbligati al rispetto di questa procedura osservino le leggi e le altre norme degli ordinamenti vigenti evitando che commettano reati e qualsiasi altro tipo di illecito.
  • c)
    Personale OFP deve evitare ogni condotta che possa facilitare o far sospettare anche indirettamente il compimento di qualsiasi tipo di illecito, minare la fiducia dei portatori di interesse o la trasparenza nei loro confronti o che possa semplicemente turbare la tranquillità del ambiente di lavoro.
  • d)
    Nei confronti delle istituzioni il personale OFP deve:
  • a.
    lavorare all’interno delle regole stabilite e rendere disponibile e chiara la natura dei propri scopi;
  • b.
    svolgere il proprio lavoro mantenendo la massima riservatezza;
  • c.
    conciliare i propri scopi con le esigenze della collettività;
  • e)
    nei confronti dei portatori di interesse il personale OFP deve:

    • a.
      informare sulle operazioni in cui la OFP è coinvolta, che potrebbero influenzare le loro decisioni;
    • b.
      redigere il bilancio e tutti i documenti obbligatori in modo chiaro, trasparente, veritiero e corretto;
    • c.
      comportarsi in modo corretto, evitando che i propri Amministratori agiscano in conflitto di interesse con OFP e con tutti i portatori di interesse;
    • d.
      mantenere la riservatezza sulle informazioni ricevute nel rispetto della privacy.

 

3DESTINATARI DELLA PRESENTE PROCEDURA ^

  • a)
    Sono destinatari della presente procedura, obbligati a osservare i requisiti in essa contenuti e sottoposti a sanzioni per violazione delle sue disposizioni, gli azionisti, gli amministratori, i sindaci nonché qualsiasi soggetto eserciti la gestione ed il controllo di OFP a prescindere dalla qualifica giuridico – formale.
  • b)
    Sono, altresì, destinatari / obbligati della presente procedura e sottoposti a sanzioni per violazione delle sue disposizioni, tutti i dipendenti ed i collaboratori, anche occasionali, di OFP.
  • c)
    Sono altresi destinatari obbligati della presente procedura i consulenti, i fornitori, i partner delle iniziative commerciali di OFP e chiunque svolga attività in nome e per conto di OFP o sotto il controllo della stessa.

 

4TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL\\\’INFORMAZIONE ^

  • a)
    Il personale OFP deve ispirarsi al principio della trasparenza e della completezza dell\\\’informazione nello svolgimento delle attività istituzionali, nella gestione delle risorse finanziarie utilizzate e nella conseguente rendicontazione e/o registrazione contabile.
  • b)
    Il personale OFP deve ispirarsi al principio della trasparenza e della completezza dell\\\’informazione nella redazione di tutti i documenti.

 

5RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ^

  • a)
    Nello svolgimento di trattative e di qualsiasi altra attività nei confronti della Pubblica Amministrazione il personale OFP deve comportasi correttamente e con trasparenza.
  • b)
    ll personale OFP nei rapporti del con i pubblici ufficiali (ivi inclusi gli impiegati pubblici – a prescindere se siano incaricati di pubblico servizio o meno – e concessionari di pubblico servizio) devono basarsi sulla trasparenza, sulla lealtà e sulla correttezza: il personale OFP non deve creare il minimo sospetto di volere influenzare indebitamente tali soggetti per ottenere benefici con mezzi illeciti. Il personale OFP deve condannare, infatti, ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione.
  • c)
    I dipendenti e i collaboratori di OFP devono segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubblico ufficiale di cui dovessero essere destinatari o a conoscenza.
  • d)
    l dipendenti ed i rappresentanti di OFP devono comunicare al proprio responsabile rapporti di affari o le attività economiche intraprese a titolo personale con pubblici ufficiali.
  • e)
    Alla luce di quanto sopra, nessun dipendente o collaboratore di OFP può:

    • a.
      dare o promettere doni, denaro, o altri vantaggi a tali soggetti in modo da influenzare l’imparzialità del loro giudizio professionale; in deroga a quanto sopra stabilito, sono ammesse liberalità di modico valore e regali di cortesia nei limiti degli usi e consuetudini e purché siano tali da non compromettere l\\\’immagine dell\\\’azienda;
    • b.
      inviare documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti o
    • c.
      dare garanzie non rispondenti al vero;
    • d.
      procurare indebitamente qualsiasi altro tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri anche previdenziali ecc.) con mezzi che costituiscano artifici o raggiri (ad esempio: l\\\’invio di documenti falsi o attestanti cose non vere);
    • e.
      intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi, a pubblici ufficiali o impiegati pubblici coinvolti in procedimenti amministrativi che possono comportare vantaggi per OFP;
    • f.
      alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione o di terzi o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi, contenuti in uno dei suddetti sistemi;
    • g.
      ricevere indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo in qualunque modo denominate, concessi o erogati da parte delle Pubblica Amministrazione, tramite l\\\’utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mendaci, o mediante l\\\’omissione di informazioni dovute;
    • h.
      utilizzare contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per scopi diversi da quelli per cui sono concessi;
    • i.
      scambiare illegittimamente informazioni sulle offerte con i partecipanti ad eventuali gare o procedure ad evidenza pubblica.
  • f)
    Costituisce violazione della politica istituzionale di OFP adottare condotte che configurano il reato di corruzione anche nei Paesi esteri in cui tali condotte non fossero punite o altrimenti vietate.
  • g)
    Infine, per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti i dipendenti e collaboratori, in tutte le loro trattative, devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

    • a.
      tutti i pagamenti e gli altri trasferimenti di valuta fatti da o a favore di OFP devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
    • b.
      tutti i pagamenti devono essere effettuati solo ai destinatari e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate da OFP;
    • c.
      non devono essere create registrazioni false, incomplete o ingannevoli e non devono essere istituiti fondi occulti o non registrati e, neppure, possono essere depositati fondi in conti personali o non appartenenti a OFP;
    • d.
      non deve essere fatto alcun uso non autorizzato dei fondi o delle risorse OFP.

 

6AUTORITÀ GIUDIZIARIE E AUTORITÀ DI VIGILANZA ^

  • a)
    Il personale OFP deve agire nel rispetto della legge e favorisce, nei limiti delle proprie competenze, la corretta amministrazione della giustizia.
  • b)
    Nello svolgimento della propria attività il personale OFP deve operare in modo lecito e corretto collaborando con l\\\’autorità giudiziaria, le forze dell\\\’ordine e qualunque pubblico ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.
  • c)
    OFP ribadisce, infatti, che condanna ogni comportamento che possa costituire atto di corruzione.
  • d)
    l dipendenti e i collaboratori di OFP devono segnalare al proprio responsabile qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un pubbiico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio di cui dovessero essere destinatari o a conoscenza.
  • e)
    Tutti i dipendenti e collaboratori OFP devono prestare la massima disponibilità e collaborazione nei confronti di chiunque – pubblico ufficiale o Autorità di Vigilanza venga a svolgere ispezioni e controlli sull\\\’operato della società.
  • f)
    In previsione di un procedimento giudiziario, di un\\\’indagine o di un’ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, nessuno deve distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti.
  • g)
    Nessuno deve tentare di persuadere altri a fornire informazioni false o ingannevoli alle autorità competenti.
  • h)
    Nessuno può intraprendere attività economiche, conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi effettua gli accertamenti e le ispezioni, ovvero alle autorità competenti.

 

7RAPPORTI CON CLIENTI, FORNITORI E COLLABORATORI ^

  • a)
    Il personale OFP deve impostare i rapporti con clienti, fornitori e collaboratori esclusivamente sulla base di criteri di fiducia, qualità, competitività, professionalità, rispetto delle regole di una leale concorrenza.
  • b)
    In particolare il personale OFP deve selezionare i fornitori e i collaboratori ed effettuare acquisti di beni e servizi esclusivamente sulla base di parametri obiettivi di qualità, convenienza, prezzo, capacità, efficienza tali da permettere di impostare un rapporto fiduciario con detti soggetti, evitando accordi con fornitori di dubbia reputazione nel campo, ad esempio, del rispetto dell\\\’ambiente, delle condizioni di lavoro e/o dei diritti umani.
  • c)
    Il personale OFP deve comportarsi in modo che clienti, fornitori e collaboratori non ricevano alcuna illecita pressione a prestazioni che nei contenuti e/o nei modi non siano previste contrattualmente.
  • d)
    Comportamenti diversi possono essere considerati grave inadempimento ai doveri di correttezza e buona fede nell\\\’esecuzione del contratto, motivo di lesione del rapporto fiduciario e giusta causa di risoluzione dei rapporti contrattuali.

 

8SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI ^

  • a)
    ll mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento indicate dalla presente procedura ad opera di lavoratori dipendenti di OFP costituisce inadempimento agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e da luogo all\\\’applicazione delle sanzioni disciplinari.
  • b)
    Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva e saranno proporzionate alla gravità e alla natura dei fatti.
  • c)
    L’accertamento delle suddette infrazioni, la gestione dei procedimenti disciplinari e I\\\’irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

 

9SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, FORNITORI, CONSULENTI E PARTNER COMMERCIALI ^

  • a)
    Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, fornitori, consulenti e partner commerciali collegati a OFP da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione della presente procedura, potrà determinare, nelle ipotesi di maggiore gravità, anche la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l\\\’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a OFP.